Il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, l’Omnibus digitale sull’intelligenza artificiale, e stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 24 luglio 2026 ed e in vigore dal 27 luglio. Ha spostato al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III dell’AI Act e al 2 agosto 2028 quelli dell’allegato I. L’applicazione dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689, quello sulla trasparenza, non l’ha rinviata. Si applica dal 2 agosto 2026. Da trentasette giorni.
L’articolo 50 impone quattro obblighi, tre dei quali toccano un’impresa qualsiasi. Il fornitore di un sistema che interagisce con le persone deve progettarlo in modo che l’utente sappia di parlare con una macchina. Il fornitore di un sistema generativo deve marcare gli output sintetici in formato leggibile dalle macchine. Chi utilizza l’IA deve dichiarare i deep fake.
L’unica data che l’Omnibus ha spostato
Una sola. Per i sistemi di IA generativa gia immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 l’obbligo di marcatura dell’articolo 50, paragrafo 2, slitta al 2 dicembre 2026: ottantacinque giorni da oggi. Vale solo per la marcatura. L’obbligo di dichiarare che si parla con una macchina non ha alcun periodo transitorio: si applica dal 2 agosto anche ai chatbot online da anni. Al 2 dicembre l’Omnibus lega anche i divieti che ha inserito nell’articolo 5, sulla generazione di materiale pedopornografico e di immagini intime non consensuali.
Con quali parole, e da parte di chi
L’obbligo di dichiarazione grava sul fornitore, non su chi utilizza. Un’azienda che incorpora nel proprio sito il chatbot di un terzo resta di norma un utilizzatore. Diventa fornitore quando mette il sistema in servizio con il proprio nome o marchio: e la definizione dell’articolo 3, punto 3. Gli orientamenti della Commissione vi affiancano la modifica sostanziale e il cambio di finalita. Il sito che ribattezza il bot del venditore e lo presenta come assistente proprio ricade nel primo caso.
Gli orientamenti, comunicazione C(2026) 5054 final del 20 luglio 2026, sono 51 pagine non vincolanti, ma sono il testo su cui le autorita di vigilanza si allineeranno. Non impongono una formula. Impongono un momento e un luogo: l’informazione deve arrivare al piu tardi al primo contatto, in ogni sessione, dentro l’interfaccia. Non bastano i termini di servizio, l’informativa privacy, un avviso generico sul sito, un marcatore leggibile solo dalle macchine, la parola assistente da sola. L’eccezione per i casi in cui la natura artificiale e ovvia e stretta: vale dove non resta quasi alcun dubbio per il pubblico previsto. Gli orientamenti la riconoscono a un assistente di revisione del codice per sviluppatori professionali, a uno strumento interno per personale formato, a un personaggio di un videogioco. La negano al chatbot di assistenza clienti.
L’agenzia che genera immagini
Chi produce contenuti con l’IA per i clienti e un utilizzatore: la marcatura leggibile dalle macchine e obbligo di chi fornisce il modello, non suo. Il suo obbligo copre i deep fake, e la definizione dell’articolo 3, punto 60, e larga: immagini, audio o video generati o manipolati che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entita o eventi esistenti e appaiono autentici. Serve un’etichetta percepibile da una persona, visibile o udibile; la marcatura invisibile del fornitore non basta. Per le opere manifestamente artistiche, satiriche o di finzione gli orientamenti ammettono un regime attenuato, non l’assenza di etichetta. I contenuti generati prima del 2 agosto non si etichettano a ritroso; un testo generato prima e pubblicato dopo va invece dichiarato, se e pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.
Il numero, e la lista che si puo aprire
Nel 2025 il 16,4 per cento delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha usato almeno una tecnologia di intelligenza artificiale, il doppio dell’8,2 per cento del 2024: dato ISTAT del 15 dicembre 2025. Il codice di condotta europeo sulla trasparenza dei contenuti generati da IA, del 10 giugno 2026, contava circa 190 firmatari al 31 luglio: 82 hanno sottoscritto la sezione sui fornitori, 152 quella sugli utilizzatori, e diversi entrambe. L’elenco e pubblico, e fra i nomi italiani indicati dalla Commissione ci sono Bulgari e Fastweb.
Chi vigila, e con quali importi
L’articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 punisce la violazione degli obblighi di trasparenza fino a 15 milioni di euro o al 3 per cento del fatturato mondiale annuo, se superiore; per le PMI e le start-up vale il minore dei due. E il tetto europeo. In Italia l’articolo 20 della legge 23 settembre 2025 n. 132 individua AgID come autorita di notifica e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorita di vigilanza del mercato. I due decreti legislativi che completano il quadro sono stati approvati in esame definitivo dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026: secondo il comunicato del Governo il secondo fissa massimali inferiori a quelli del regolamento europeo e lega l’entrata in vigore delle sanzioni a quella dei corrispondenti obblighi.
Quello che questo pezzo non sa
Alla data di pubblicazione non abbiamo trovato traccia dei due decreti in Gazzetta Ufficiale: non ne conosciamo numeri, data ne testo definitivo. Quindi non sappiamo di quanto i massimali italiani stiano sotto quelli europei. Analisi di giugno sullo schema preliminare indicavano 5 milioni di euro o l’1,5 per cento per l’etichettatura: cifra che non abbiamo potuto verificare sul testo approvato, e che percio non usiamo. L’obbligo europeo esiste dal 2 agosto; la macchina che in Italia lo sanziona, per quanto abbiamo accertato, non ancora.
Il passaggio da utilizzatore a fornitore per modifica sostanziale o cambio di finalita e codificato dall’articolo 25, che pero e scritto per i sistemi ad alto rischio: applicarlo a un chatbot ordinario poggia sugli orientamenti, non su una norma esplicita. Gli orientamenti non sono vincolanti, e sull’ovvieta dell’interazione manca una pronuncia della Corte di giustizia. Qui vi si fa riferimento attraverso il testo della Commissione e le analisi pubblicate dopo il 20 luglio 2026, non attraverso una lettura integrale delle 51 pagine. Non abbiamo trovato in un atto dell’ACN la data delle prime ispezioni, che alcune analisi indicano a settembre 2026. E non sappiamo quante imprese italiane abbiano un chatbot sul sito: ISTAT misura l’uso di tecnologie di IA, non la presenza di assistenti conversazionali.
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), articoli 3 (punti 3 e 60), 25, 50, 99 e 113 — testo consolidato su artificialintelligenceact.eu
- Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 luglio 2026, Omnibus digitale sull'IA, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 — pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026 (EUR-Lex, ELI reg/2026/1744)
- Commissione europea, comunicazione C(2026) 5054 final del 20 luglio 2026 e relativo allegato: orientamenti sull'attuazione degli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dell'AI Act, 51 pagine (AI Act Service Desk della Commissione)
- Commissione europea, FAQ «Transparency obligations under Article 50 of the AI Act» (digital-strategy.ec.europa.eu): applicazione dal 2 agosto 2026; proroga al 2 dicembre 2026 limitata all'obbligo di marcatura dell'articolo 50, paragrafo 2, per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026; nessuna etichettatura retroattiva dei contenuti generati prima
- Commissione europea, Code of Practice on Transparency of AI-generated Content, pubblicato il 10 giugno 2026 (digital-strategy.ec.europa.eu, pagina della policy)
- Commissione europea, comunicato «Strong backing for the Code of Practice on Transparency of AI-generated Content», 31 luglio 2026: circa 190 firmatari, 82 sulla sezione 1 e 152 sulla sezione 2, con l'indicazione di Bulgari, Fastweb, Getty Images, Iberdrola, Lenovo e Deutsche Lufthansa fra i firmatari della sezione 2
- ISTAT, comunicato stampa «Imprese e Ict — Anno 2025», 15 dicembre 2025: uso dell'IA al 16,4% delle imprese con almeno 10 addetti nel 2025, 8,2% nel 2024, 5,0% nel 2023
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025: articolo 20 (autorita nazionali), articolo 24 (delega)
- Presidenza del Consiglio dei ministri e Dipartimento per gli affari europei, Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026: approvazione in esame definitivo dei due decreti legislativi di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689, dopo l'esame preliminare del 10 giugno 2026; designazione di AgID e ACN e massimali sanzionatori «inferiori a quelli previsti dal regolamento europeo»
- Garante per la protezione dei dati personali, parere del 14 luglio 2026 sullo schema di decreto legislativo in materia di poteri delle autorita nazionali e uso dell'IA nella formazione (docweb 10275626); newsletter del 29 luglio 2026 (docweb 10275843)
- Verifica negativa: ricerche su Gazzetta Ufficiale e fonti giuridiche non hanno restituito, alla data dell'8 settembre 2026, la pubblicazione dei due decreti legislativi di adeguamento all'AI Act
- Analisi professionali sugli orientamenti dell'articolo 50 pubblicate dopo il 20 luglio 2026: Agenda Digitale, Bird & Bird, Goodwin, Wilson Sonsini, Federprivacy, Diritto Mercato Tecnologia
