Il 31 ottobre 2026 scade il tempo per migliaia di imprese italiane che quasi certamente non sanno di averlo. Entro quella data devono essere operative — non pianificate, non deliberate: operative, con le prove documentali da mostrare a un ispettore — le misure di sicurezza di base previste dalla direttiva NIS2.
Mancano sette settimane.
L’obbligo nasce dal decreto legislativo 138 del 2024, che ha portato la NIS2 in Italia, e prende la forma concreta negli allegati della determinazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale numero 379907 del 2025. Riguarda i soggetti già iscritti negli elenchi ACN dal 2025, divisi in due categorie: essenziali e importanti.
Chi deve fare cosa
Ai soggetti importanti si chiede il pacchetto di base: gestione del rischio, controllo degli accessi, continuità operativa, sicurezza della catena di fornitura, procedure per la gestione degli incidenti.
Ai soggetti essenziali si chiede tutto questo e in più il monitoraggio continuo, i test di penetrazione e le verifiche di vulnerabilità, la sicurezza delle risorse umane e la resilienza dell’infrastruttura. È una distanza che, per un’azienda che parte da zero, non si copre in sette settimane.
Le due scadenze che sono già passate
Questa non è la prima data del calendario NIS2, ed è utile ricordare le due che l’hanno preceduta, perché chi le ha mancate arriva a ottobre con un problema più grande.
Da gennaio 2026 è già in vigore l’obbligo di notifica degli incidenti significativi al CSIRT Italia: una pre-notifica entro 24 ore dalla scoperta, la notifica completa entro 72 ore. Un’impresa che in questi mesi ha subito un incidente e non l’ha notificato ha già una violazione alle spalle, indipendentemente da cosa farà entro ottobre.
Fra il 1° maggio e il 30 giugno 2026 si è chiusa la finestra per comunicare sulla piattaforma ACN le proprie attività e i propri servizi. Era la fotografia che l’Agenzia usa per sapere chi è chi.
Cosa succede il 1° novembre
Non scatta una sanzione automatica. Scatta la possibilità, per l’Agenzia, di avviare le attività ispettive — cioè di andare a vedere. La differenza è sostanziale e spiega perché la parola chiave della determinazione è evidenze documentali: la conformità non si dichiara, si dimostra con le carte, ed è quello che un’ispezione va a cercare.
Il punto che quasi nessuno racconta è chi si trova dentro questo perimetro senza essersene accorto. La NIS2 non riguarda solo banche, ospedali e utility: si estende lungo la catena di fornitura, e ci finiscono aziende manifatturiere di media dimensione, fornitori di servizi digitali, produttori di componenti. Molte di queste sono imprese in cui la sicurezza informatica non ha un responsabile a tempo pieno.
Quello che questo pezzo non sa
Non sappiamo quante imprese italiane siano oggi effettivamente in ritardo: l’elenco dei soggetti registrati non è pubblico nella sua interezza, e l’ACN non ha diffuso dati aggregati sullo stato di adeguamento. Chiunque scriva un numero, a oggi, se lo sta inventando.
Non sappiamo nemmeno quale sarà l’intensità effettiva delle ispezioni da novembre in poi, né con quale criterio verranno scelti i primi soggetti da controllare. È la domanda che conta di più per chi deve decidere quanto correre nelle prossime sette settimane, ed è quella su cui l’Agenzia non si è pronunciata.
- Direttiva NIS2, recepita in Italia con il decreto legislativo 138/2024
- Determinazione ACN n. 379907/2025, allegati 1 e 2 — le misure di sicurezza di base
- Obblighi di notifica al CSIRT Italia in vigore da gennaio 2026
